IL DIRITTO DEI BARBARI
 

 

 

 

 

 

 

 


La facoltà di esercitare personalmente la giustizia, facoltà quanto mai pericolosa alla quieta pubblica, sviluppò nel germano il senso della responsabilità e dell’onore, senso ch’esso trasfuse nei popoli vinti. Il diritto è ciò che la cerchia dei compagni ritiene giusto, e però non può essere imposto dall’autorità come nello Stato romano. Esso emana dal disotto, dall’idea popolare, quindi ogni diritto è in origine consuetudine, è costume cristallizzato. Il giudice perciò non può imporre, fare il diritto, ma applicare ciò ch’è già trovato.

Tutto ciò può sembrare rozzo se paragonato ai codici romani, ma già la presenza scritta di una legge come l’Editto di Rotari sarà un passo avanti verso una concezione meno “barbarica” del diritto.

 

Ai longobardi era estraneo il principio di “territorialità del diritto”, in uso nell’Impero romano, ma si basavano su un concetto di “personalità del diritto”: le norme da seguire erano cioè applicate non in base allo stanziamento geografico, ma all’appartenenza etnica. La giustizia e le norme giuridiche, quindi seguivano la popolazione nel corso dei suoi spostamenti. Gli istituti giuridici più diffusi erano la faida”, l’ordalia o giudizio divino, che consisteva in una serie di prove fisiche stabilita secondo il rango dell’offesa.

Il re longobardo Rotari, il 22 novembre 644 promulgò nel suo regno la prima legislatura organica con l’EDITTO che porta il suo nome (per l’appunto “Editto di Rotari”).

L’Editto di Rotari fu la prima raccolta scritta di leggi longobarde, fondata sulle antiche consuetudini germaniche, ma influenzate dal diritto romano, compresa la scrittura; fu infatti redatto in latino ovviamente avvalendosi di funzionari legislatori romani.

L’editto infatti risentì di molti moduli romani, ma ultimamente gli studiosi hanno dimostrato che ha strette affinità con le antiche leggi sassoni, anglosassoni e scandinave. Questa è la dimostrazione che i longobardi pur partiti dall’Elba cinque secoli prima serbarono immutate nella sostanza le loro leggi consuetudinarie tramandate oralmente.

Fino al 664 questo popolo quindi, come tutti i barbari, si era retto in base all’arcaico diritto consuetudinario, tramandato oralmente. Rotari in pratica lo fece mettere per iscritto, e lo pubblicò dopo aver consultato i nobili e lo fece confermare, secondo il costume longobardo, da un’assemblea di guerrieri che si tenne a Pavia nella data riportata sopra. Lo stesso Rotari infatti dichiarò di aver ordinato il testo cercando nella sua memoria e in quella degli antiqui homines le vecchie leggi longobarde.

L’editto conta più di 388 capitoli. L’estensione maggiore è data al diritto penale; base di esso non fu più la faida barbarica che si tramandava fino alla settima generazione, ma la composizione, cioè il compenso che il reo è tenuto a corrispondere al danneggiato o ai suoi parenti. La pena di morte fu limitata a reati speciali, quali il regicidio, la diserzione, il tradimento, i delitti contro la sicurezza dello stato, l’ordine pubblico e l’uccisione da parte della donna del marito. Per gli altri delitti si applicò una pena in denaro (guidrigildo). Venne stabilito il prezzo del sangue che varia secondo la qualità dell’ucciso, quindi proporzionale al valore sociale della persona. Così anche per il ferimento.

Caposaldo del diritto civile longobardo fu il mundio o tutele, supremo mundialdo è il re; il figlio atto a portare armi, poteva uscire dalla tutela paterna e costituire un’altra famiglia. Chi non poteva invece liberarsi dal mundio era invece la donna.

Si regolarono le donazioni, e le successioni, i servi non avevano responsabilità giuridica, ma potevano migliorare la propria condizione, passando da un grado ad un altro, ed acquistando anche al cittadinanza.

 

Vale la pena citare alcune di queste sanzioni.

 

 

 

Faida:

 

Nel diritto consuetudinario dei popoli germanici, lo stato d’inimicizia illimitata tra due persone e le relative famiglie a seguito di un’offesa o di un torto in ragione del quale la parte lesa aveva il diritto di esercitare la vendetta, anche con spargimento di sangue. Successivamente, il versamento di una somma di denaro a titolo di compensazione divenne comune per porre fine alla faida.

 

 

Ordalia o giudizio divino:

 

suprema procedura giudiziaria nel diritto germanico medievale, costituita da una prova fisica di sopportazione o da un duello il cui esito stabiliva l’innocenza o colpevolezza dell’imputato. Solo nel XIV secolo la chiesa la condannò, scomunicando chi vi prendeva parte. L’ordalia cessò d’esistere in uso nel corso del XVI secolo.

 

 

Legge o diritto consuetudinario

 

complesso di norme non scritte derivanti dall’esperienza e dai costumi di una comunità. Fu dominante nelle società barbariche fino a quando non vennero a contatto con la civiltà giuridica romana imperniata sul concetto di diritto anglosassoni mantiene tutt’oggi importanza centrale, costituendo la base della Common Law. Altro ambito dipendente dal diritto consuetudinario è per larga parte quello del diritto internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

LA TESTIMONIANZA

L’Editto di Rotari

Prologo:

Inizia l'Editto che ha rinnovato Rotari signore, uomo eccellentissimo, re della stirpe dei Longobardi, con i suoi giudici preminenti.
Nel nome del Signore, io Rotari, uomo eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell'ottavo anno del mio regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d'età, nella seconda indizione e nell'anno settantaseiesimo dopo la venuta nella provincia d'Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute. Dato a Pavia, nel palazzo.
Quanta è stata, ed è, la nostra sollecitudine per la prosperità dei nostri sudditi lo dimostra il tenore di quanto è aggiunto sotto, principalmente per le continue fatiche dei poveri, così come anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior potere, a causa dei quali abbiamo saputo che subiscono violenza. Per questo, confidando nella grazia di Dio onnipotente, ci è parso necessario promulgare migliorata la presente legge, che rinnova ed emenda tutte le precedenti ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo. Vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno vivere in pace nella legge e nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici e difendere se stesso e il proprio paese. Tuttavia, sebbene le cose stiano così, ci è parso utile per la memoria dei tempi futuri ordinare che siano annotati in questa pergamena i nomi dei re nostri predecessori, da quando i re cominciarono ad essere nominati nella nostra stirpe dei Longobardi, così come lo abbiamo appreso tramite gli anziani. Il primo re fu Agilmundo, del lignaggio dei Gugingi. [...] Il diciassettesimo io Rotari, di cui sopra, re in nome di Dio, figlio di Nandinig, del lignaggio degli Harodi. Nandinig [era] figlio di Notzone, Notzone figlio di Adamundo, Adamundo figlio di Alaman, Alaman figlio di Hiltzone, Hiltzone figlio di Wehilone, Wehilone figlio di Weone, Weone figlio di Fronchone, Fronchone figlio di Fachone, Fachone figlio di Mammone, Mammone figlio di Ustbora

1.     Se un uomo trama o si consiglia [con qualcuno] contro la vita del re, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati.

2.     Se qualcuno si consiglia con il re per la morte di un altro, o ha ucciso un uomo su suo ordine, non sia [ritenuto] colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai querela o molestie da parte di quell'altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che crediamo che il cuore del re sia nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa scagionare colui che il re ha ordinato di uccidere.

3.     Se qualcuno tenta di fuggire al di fuori della provincia, corra pericolo di morte e i suoi beni siano confiscati.

4.     Se qualcuno invita o fa entrare nella provincia un nemico, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati.

5.     Se qualcuno tiene nascoste delle spie nella provincia o fornisce loro dei viveri, la sua vita sia messa in pericolo o almeno paghi al re una composizione di 900 solidi.

6.     Se qualcuno durante una campagna militare fomenta una rivolta contro il proprio duca o contro colui che è stato posto dal re al comando dell'esercito, o se induce alla rivolta una qualche parte dell'esercito, il suo sangue sia messo in pericolo.

7.     Se qualcuno, combattendo contro il nemico, abbandona il proprio compagno o commette astalin (cioè lo tradisce) e non combatte insieme a lui, la sua vita sia messa in pericolo.

8.     Se qualcuno suscita un tumulto durante un consiglio o una qualsiasi assemblea, sia condannato a pagare al re 900 solidi. […]

48.   Dell'occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, in base all'angargathungi, cioè secondo il rango della persona; e la metà di tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio.

49.    Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del valore di costui, come sopra.

50.    Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 solidi.

51.    Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero.

52.   Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più denti della mascella, paghi per un dente una composizione di 8 solidi.

53.    Dell'orecchio tagliato. Se qualcuno taglia un orecchio ad un altro, gli paghi una composizione pari alla quarta parte del suo valore.

54.   Della ferita al volto. Se qualcuno provoca una ferita al volto ad un altro, gli paghi una composizione di 16 solidi.

Art 337. – Se uno al cavallo di un altro avrà fatto cadere l’orecchio o un occhio…riceva il cavallo leso e ne renda uno simile.

Editto di Rotari, Prologo, cc. 1-8, 48-54, 337