

La facoltà di esercitare personalmente la giustizia, facoltà quanto mai pericolosa alla quieta pubblica, sviluppò nel germano il senso della responsabilità e dell’onore, senso ch’esso trasfuse nei popoli vinti. Il diritto è ciò che la cerchia dei compagni ritiene giusto, e però non può essere imposto dall’autorità come nello Stato romano. Esso emana dal disotto, dall’idea popolare, quindi ogni diritto è in origine consuetudine, è costume cristallizzato. Il giudice perciò non può imporre, fare il diritto, ma applicare ciò ch’è già trovato.
Tutto ciò può sembrare rozzo se paragonato ai codici
romani, ma già la presenza scritta di una legge come l’Editto di Rotari sarà un
passo avanti verso una concezione meno “barbarica” del diritto.
Ai longobardi era estraneo il principio di “territorialità
del diritto”, in uso nell’Impero romano, ma si basavano su un concetto di
“personalità del diritto”: le norme da seguire erano cioè applicate non in base
allo stanziamento geografico, ma all’appartenenza etnica. La giustizia e le
norme giuridiche, quindi seguivano la popolazione nel corso dei suoi
spostamenti. Gli istituti giuridici più diffusi erano la “faida”, “l’ordalia o giudizio divino”, che consisteva in una serie di prove fisiche stabilita secondo il
rango dell’offesa.
Il re longobardo Rotari, il 22
novembre 644 promulgò nel suo regno la prima legislatura organica con l’EDITTO
che porta il suo nome (per l’appunto “Editto di Rotari”).
L’Editto di Rotari fu la prima raccolta scritta di leggi longobarde, fondata sulle antiche consuetudini germaniche, ma influenzate dal diritto romano, compresa la scrittura; fu infatti redatto in latino ovviamente avvalendosi di funzionari legislatori romani.
L’editto
infatti risentì di molti moduli romani, ma ultimamente gli studiosi hanno
dimostrato che ha strette affinità con le antiche leggi sassoni, anglosassoni e
scandinave. Questa è la dimostrazione che i longobardi pur partiti dall’Elba
cinque secoli prima serbarono immutate nella sostanza le loro leggi consuetudinarie tramandate
oralmente.
Fino al 664 questo popolo quindi, come tutti i barbari, si era retto in base all’arcaico diritto consuetudinario, tramandato oralmente. Rotari in pratica lo fece mettere per iscritto, e lo pubblicò dopo aver consultato i nobili e lo fece confermare, secondo il costume longobardo, da un’assemblea di guerrieri che si tenne a Pavia nella data riportata sopra. Lo stesso Rotari infatti dichiarò di aver ordinato il testo cercando nella sua memoria e in quella degli antiqui homines le vecchie leggi longobarde.
L’editto conta più di 388 capitoli. L’estensione maggiore è data al
diritto penale; base di esso non fu più la faida barbarica che si tramandava
fino alla settima generazione, ma la composizione, cioè il compenso che il reo
è tenuto a corrispondere al danneggiato o ai suoi parenti. La pena di morte fu
limitata a reati speciali, quali il regicidio, la diserzione, il tradimento, i
delitti contro la sicurezza dello stato, l’ordine pubblico e l’uccisione da
parte della donna del marito. Per gli altri delitti si applicò una pena in
denaro (guidrigildo). Venne stabilito il prezzo del sangue che varia secondo la
qualità dell’ucciso, quindi proporzionale al valore sociale della persona. Così
anche per il ferimento.
Caposaldo del diritto civile longobardo fu il mundio o tutele,
supremo mundialdo è il re; il figlio atto a portare armi, poteva uscire dalla
tutela paterna e costituire un’altra famiglia. Chi non poteva invece liberarsi
dal mundio era invece la donna.
Si regolarono le donazioni, e le successioni, i servi non avevano
responsabilità giuridica, ma potevano migliorare la propria condizione,
passando da un grado ad un altro, ed acquistando anche al cittadinanza.
Vale la pena citare alcune di
queste sanzioni.
Nel diritto consuetudinario
dei popoli germanici, lo stato d’inimicizia illimitata tra due persone e le
relative famiglie a seguito di un’offesa o di un torto in ragione del quale la
parte lesa aveva il diritto di esercitare la vendetta, anche con spargimento di
sangue. Successivamente, il versamento di una somma di denaro a titolo di
compensazione divenne comune per porre fine alla faida.
suprema procedura giudiziaria nel diritto germanico medievale,
costituita da una prova fisica di sopportazione o da un duello il cui esito
stabiliva l’innocenza o colpevolezza dell’imputato. Solo nel XIV secolo la
chiesa la condannò, scomunicando chi vi prendeva parte. L’ordalia cessò
d’esistere in uso nel corso del XVI secolo.
Legge o diritto consuetudinario
complesso di norme non scritte derivanti dall’esperienza e dai
costumi di una comunità. Fu dominante nelle società barbariche fino a quando
non vennero a contatto con la civiltà giuridica romana imperniata sul concetto
di diritto anglosassoni mantiene tutt’oggi importanza centrale, costituendo la
base della Common Law. Altro ambito dipendente dal diritto consuetudinario è
per larga parte quello del diritto internazionale.
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L’Editto di Rotari
Prologo: Inizia l'Editto che ha rinnovato Rotari signore,
uomo eccellentissimo, re della stirpe dei Longobardi, con i suoi giudici
preminenti. 1.
Se un uomo trama o si consiglia [con qualcuno]
contro la vita del re, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano
confiscati. 2.
Se qualcuno si consiglia con il re per la morte di
un altro, o ha ucciso un uomo su suo ordine, non sia [ritenuto] colpevole di
nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai querela o molestie da parte di
quell'altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che crediamo che il cuore
del re sia nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa scagionare
colui che il re ha ordinato di uccidere. 3.
Se qualcuno tenta di fuggire al di fuori della
provincia, corra pericolo di morte e i suoi beni siano confiscati. 4.
Se qualcuno invita o fa entrare nella provincia un
nemico, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati. 5.
Se qualcuno tiene nascoste delle spie nella provincia
o fornisce loro dei viveri, la sua vita sia messa in pericolo o almeno paghi
al re una composizione di 900 solidi. 6.
Se qualcuno durante una campagna militare fomenta
una rivolta contro il proprio duca o contro colui che è stato posto dal re al
comando dell'esercito, o se induce alla rivolta una qualche parte
dell'esercito, il suo sangue sia messo in pericolo. 7.
Se qualcuno, combattendo contro il nemico, abbandona
il proprio compagno o commette astalin (cioè lo tradisce) e non
combatte insieme a lui, la sua vita sia messa in pericolo. 8.
Se qualcuno suscita un tumulto durante un consiglio
o una qualsiasi assemblea, sia condannato a pagare al re 900 solidi. […] 48.
Dell'occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad
un altro, si calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, in
base all'angargathungi, cioè secondo il rango della persona; e la metà
di tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio. 49.
Del naso
tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del valore di
costui, come sopra. 50.
Del labbro
tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di
16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di
20 solidi. 51.
Dei denti
davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono
quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più
[denti], di quelli che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la
composizione in base al loro numero. 52.
Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad
un altro uno o più denti della mascella, paghi per un dente una composizione
di 8 solidi. 53.
Dell'orecchio tagliato. Se qualcuno taglia un orecchio ad un
altro, gli paghi una composizione pari alla quarta parte del suo valore. 54.
Della ferita al volto. Se qualcuno provoca una
ferita al volto ad un altro, gli paghi una composizione di 16 solidi. Art 337. – Se uno al cavallo di un altro avrà fatto
cadere l’orecchio o un occhio…riceva il cavallo leso e ne renda uno simile. Editto di Rotari, Prologo, cc. 1-8, 48-54, 337 |